Di seguito l’estratto dell’articolo pubblicato sul sito web Parliamo di Assicurazioni:
“Di obbligo di trasparenza nella consulenza assicurativa ne sa qualcosa Filippo Celoria che, da avvocato, può citarci tutti gli obblighi dell’assicuratore – inteso come intermediario – in termini di informazione corretta, trasparente ed esaustiva e in termini di obbligo di proporre al cliente soltanto soluzioni assicurative realmente utili e davvero adeguate alle sue esigenze, alla sua percezione del rischio e alla sua conoscenza delle assicurazioni.
A Filippo Celoria abbiamo chiesto quali sono gli obblighi di un assicuratore, quanti se ne aggiungono ora che la pandemia ha sdoganato la consulenza a distanza e in che modo, a suo avviso, l’intermediario può assolvere ai suoi obblighi e minimizzare al tempo stesso il rischio di contestazioni.
La risposta di Filippo Celoria è stata: “Il regolamento IVASS n. 40 dell’agosto 2018 ha disciplinato in 15 articoli la promozione ed il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Si tratta di una disciplina che è andata ad integrare gli obblighi di informazione pre-contrattuale già sanciti dal Codice delle Assicurazioni.
Tra l’altro, tali norme sono state poi aggiornate nel 2020. Con il che sarebbe lecito aspettarsi che si tratti di norme di pronta e semplice applicazione.
Così tuttavia non è.
Infatti, la normativa in questione si deve applicare alle attività di promozione e collocamento svolte “interamente” mediante l’uso di dispositivi di comunicazione a distanza.
E, proprio la portata dell’avverbio “interamente” non aiuta a comprendere se possa bastare anche un solo veloce incontro professionale – di persona – per legittimare la disapplicazione di tali norme.
Insomma, la normativa sembra far finta che, quanto a tecniche e modalità di comunicazione, la promozione ed il collocamento dei contratti assicurativi debba essere divisa in bianco e in nero.
Vale a dire, processi di vendita svolti per intero da remoto oppure rapporti tra intermediario e cliente che avvengono sempre in presenza.
La verità, però, sta nel mezzo.
La normalità, infatti, è che in rapporti di durata, come sono quelli che intercorrono tra cliente ed intermediario, le interazioni siano “ibride”, vale a dire in parte svolte in presenza in parte da remoto.
E se poi caliamo queste modalità di relazione sui singoli contratti assicurativi, la conseguenza è che la situazione risulta ulteriormente complicata.
Vale a dire che alcuni contratti potrebbero anche essere stipulati per intero nell’ambito di una vera e propria attività a distanza. Ed altri invece essere connotati da mera attività in presenza.
E allora quale è il migliore o più prudente approccio per l’intermediario con questo cliente ed i suoi contratti di assicurazione?
Beh, per lo svolgimento di attività a distanza, la soluzione più pratica è data dall’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino gli adempimenti, e possibilmente facilitino la ottemperanza delle prescrizioni IVASS.
E allora se è pur vero che una attività a distanza può essere comunemente svolta al telefono. E’ altrettanto vero che proprio il cellulare non è lo strumento ideale per raccogliere, ad esempio, una registrazione della consulenza prestata al cliente.
Men che meno, il cellulare si presta alla archiviazione della registrazione per i successivi 5 anni.
A ciò dobbiamo poi aggiungere che il telefono è il dispositivo di comunicazione, ma poi il contratto di assicurazione deve essere anche sottoscritto.
E allora, se parliamo di attività a distanza, dobbiamo anche mettere in conto l’uso di firma elettronica, per la quale – anche qui – il cellulare non è esattamente lo strumento più adatto.
Come se non bastassero poi le complicazioni nate dall’uso dei normali strumenti di lavoro, si deve poi aggiungere che ogni compagnia prevede propri flussi e modalità di lavoro a distanza.
Con la conseguenza che spesso lo svolgimento di attività a distanza è di una tale complicatezza che cliente ed intermediario si convincono entrambi a ricorrere alle modalità tradizionali di gestione dei rapporti.
Ossia si ricorre ad un incontro in presenza, che produce però perdite di tempo e spesso anche l’inutile consumo di carta.
Il che appare davvero assurdo, considerate le odierne esigenze di velocità e di ottimizzazione dei tempi, sia per l’intermediario sia per il suo cliente.
La tecnologia quindi deve rappresentare lo strumento che consente tanto la corretta applicazione delle normative, quanto la semplificazione e linearità dei processi.
Ed proprio questo l’obbiettivo che insieme al mio team di Agree.Live ci siamo posti: da un lato una scrupolosa applicazione della normativa di riferimento ed al tempo stesso una semplicità e snellezza di esecuzione. Il tutto nell’ottica di salvare tempo ed anche denaro“.